Legge 31
dicembre 1996 n. 675
Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(Suppl.
ord. alla G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997)
Testo
vigente, come modificato dai decreti legislativi:
9 maggio 1997, n. 123; 28 luglio 1997, n. 255; 8
maggio 1998, n. 135; 13 maggio 1998, n. 171; 6 novembre 1998, n. 389; 26
febbraio 1999, n. 51; 11 maggio 1999, n. 135; 30 luglio 1999, n. 281; 30 luglio
1999, n. 282;
dalla
legge 6 ottobre 1998, n, 344; e dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n.
467 (testi in corsivo):
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle
persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo
una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di dati
personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
1-bis. La
presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione
europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato
anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi
siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea.
1-ter.
Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese
non appartenente all’Unione europea deve designare ai fini dell’applicazione
della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello
Stato.
Art. 3 - Trattamento di dati per fini
esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della
presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15,
nonché l’articolo 18.
Art. 4 - Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati
personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1. aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge,
ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù
dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12
della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del
libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del
servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale
o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio
superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato
o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e
36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma
1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5 - Trattamento di dati svolto senza l'ausilio
di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima
disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6 - Trattamento di dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati
personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente
legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un
trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in
ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7 - Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di
dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto
a darne notificazione al Garante se il
trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati
personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell’interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati con il
regolamento di cui all’articolo 33, comma 3
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una
sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a
certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da
svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se
muta taluno degli elementi che devono
essere indicati e deve precedere l'effettuazione della variazione.2.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal
responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di
interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione
europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure
tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il
trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di
dati, anche fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del rappresentante del titolare
nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel
soggetto eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13; in
mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere
annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile,
nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma
8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per
il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono
effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il
tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la
disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata può
non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e),e g),
individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'art. 33, comma 3,
quando il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di
espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero
dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma
4-bis dell'art. 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al
medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate
all'organizzazione dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati
non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22
e 24.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'art. 4, il
trattamento non è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da
quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti di cui all'art. 20,
comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo,
relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza
inviata per fini diversi dal quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
e);
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione,
utilizzate unicamente per ragioni di ufficio e di lavoro e comunque per fini
diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifichi obblighi contabili,
retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con
riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e della diffusione strettamente collegate a tale adempimento,
conservando inoltre i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento
medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis lettera b), da
liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole
finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e
fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile
per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività
professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati, di
interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di
conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle
leggi e ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche,
musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la
organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di
cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi,
istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite,
relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a
tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il
comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli
interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle
autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero, nel rispetto del codice di cui all'art, 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la
redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione
giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni
a proposte di legge di iniziativa popolare, a richieste di referendum, a
petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione di condomini di cui
all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di
dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per
l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo
necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.
5-quater. Il titolare si può avvalere ella
notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter,
sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di
dati, di interessati e di destinatari, della comunicazione e diffusione,
individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi
commi 5-bis e 5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter,
lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o della normativa
comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di
deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le
modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale
dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al
comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
Nota: Le disposizioni di cui all’articolo 7,
commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lett. b) e
28, comma 7,saranno abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle
modifiche apportate al regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, in
applicazione dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo in corso di
pubblicazione.
Art. 8 - Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del
responsabile.
CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati
personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10 - Informazioni rese al momento della
raccolta
1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare, del suo
rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da
indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali
è altrimenti conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando
i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione
II
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 11 - Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o
di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero
una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state
rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti
anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità d'intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
h-bis) è necessario, nei casi individuati
dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell’interessato.".
Art. 13 - Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a),
b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi
dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa
il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c),
numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai
costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o
ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e
d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati
personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro
stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
e-bis) da fornitori di servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali
identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne
pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d),
esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e
indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione
III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E
RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 15 - Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,
sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati
con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica
del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del
trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la
loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe con gli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di
trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1.
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati
personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere
fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la
decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del
trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile.
Sezione
IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art. 19 - Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati
personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le
operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto
la loro diretta autorità.
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la
diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
a-bis) qualora siano necessarie per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta di quest'ultimo,
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i
regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire
o per incapacità d'intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini
dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa
di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito
dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché tra società controllate e
società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui
trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo
7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati
sono stati raccolti.
h-bis) limitatamente alla comunicazione,
quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti
e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell’interessato.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si
applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui
all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione
di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando
sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati
relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione
si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il
divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque
permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica
e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22 - Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi
agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano
regolati da intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché
relativi ai soggetti che con riferimento alle finalità delle medesime
confessioni hanno contatti regolari con le stesse, che siano trattati dai
relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano
comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime
determinano autonomamente idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati.
1-ter. Il
comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l’adesione di associazioni
od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i
tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa
disposizione di legge, e fuori ai casi previsti dai decreti legislativi di
modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della
legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle
attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del
comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i
tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in
applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi
di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati
sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i
tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione
alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.
4. I dati
personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e
comunità religiose, per il perseguimento di finalità lecite, relativamente ai
dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i
dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l’ente,
l’associazione o l’organismo determinino idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a
quello dell’interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove
la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
Art. 23 - Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e
alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità
riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del
Garante.
1-bis. Con decreto del Ministro della sanità
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità
semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e per la prestazione del
consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e
di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio
sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi
soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da
parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più
titolari di trattamento;
b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso
prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di più titolari di
trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche,
alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di
medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni
mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione di casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle
situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il consenso
possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai
professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti
con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi
e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo
1.
1-ter Il decreto di cui al comma 1 disciplina
anche quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero
di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso
al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente
manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi
sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un
familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimori.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter
solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi
i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È
vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con
l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
Art. 24 - Dati relativi ai provvedimenti di cui
all'articolo 686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del
codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le
precise operazioni autorizzate.
Art. 24-bis (Altri dati particolari)
1. Il
trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che
presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per
la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità
del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di
misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le
misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla
base dei principi sanciti dalla legge nell’ambito di una verifica preliminare
all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate
categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello
del titolare.
Art. 25 - Trattamento di dati particolari
nell'esercizio della professione di giornalista
1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e
all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24, non
si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del
diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di
trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento
dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia
degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto
riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella
fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante in
cooperazione con il Consiglio prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto e recepire. Il codice è
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene efficace
quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice
di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed
è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui
al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite,
altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati
negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme semplificate per le
informative di cui all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente legge che
attengono all'esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai
trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel
registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio
1963, n.69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero.
Art. 26 - Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di
dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a
notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27 - Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di
dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando
siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque
necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso
deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2
e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la
diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse
solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 28 - Trasferimento di dati personali
all'estero
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell’articolo 7, comma 1.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici
giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il
trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello
Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela
delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei
trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di
sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma
scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato
a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3 e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi
previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità d'intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato, prestate anche con un contratto, ovvero individuate dalla Commissione europea con le decisioni
previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n.
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente
articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e
7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione
di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente
articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita
sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La
notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella
prevista dall'articolo 7.
CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29 - Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono
essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto
e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può
essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta
avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso
rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra
le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o
documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se
ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure
necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la
loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti
interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso,
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante
può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei
dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni,
non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a
tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito
di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al
tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi
4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1 al 30 agosto di ciascun anno e riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio
durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di
cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può
sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del
tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano,
comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi
di violazione dell'articolo 9.
CAPO VII
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 30 - Istituzione del Garante
1. È istituito il Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro
membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica
con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino
indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza delle materie del
diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni
e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e
i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni
o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono
collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
Art. 31 - Compiti del Garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle
notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge
e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni necessarie o opportune al fine di
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni
che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e
provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei
quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di
buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e
ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati
e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e
delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco se il trattamento risulta illecito o non
corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di
cui alla lettera c), oppure quando, in considerazione della natura dei dati
o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione
del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di
attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione
n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini
della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare,
anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla
legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle
materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine
di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune
intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al
fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale
dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del
presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi
compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro
organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di
argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono
richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto
all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei
rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore
creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32 - Accertamenti e controlli
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di
fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del
controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e
verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove
necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla
richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di
svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a
farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1,
gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante.
Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è
stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di
sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il
membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al
segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo
svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al
relativo ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli
organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro
designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce
oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 33 - Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio
composto, in sede di prima applicazione della presente legge, da dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo
ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in
misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data
di elezione del Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra
magistrati ordinari o amministrativi.
1-bis. è istituito il ruolo organico del
personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce:
a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le
procedure previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni;
b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data
di entrata in vigore del regolamento;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni
dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29,
come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il
regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle
autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per
cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore
del regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in
servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la
retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.
1-ter. L'ufficio può avvalersi, per motivate
esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di
enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per
non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non
coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al
presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra
il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello
spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla
indennità di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 231 del 1991.
1-quater. Con proprio regolamento il Garante
ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei
diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina
l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la
utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8
maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo,
l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non
superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a
tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di
garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli
relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo,
attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della
Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le
norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del
Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di
segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e
su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono
determinate le indennità di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le
norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29,
commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del
procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti
interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all'articolo
7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le
norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i
quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono
assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni,
che possono essere rinnovati per non più di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del
Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di
strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla
presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i
consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e
ad operazioni di trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante
addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non
superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le
rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria.
CAPO VIII
SANZIONI
Art. 34 -
Omessa o infedele notificazione
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in
conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica
in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione.
Art. 35 - Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni
o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da
tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui
all'articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la
reclusione è da uno a tre anni.
Art. 36 (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)
1.
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire
la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino
a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni.
2.
All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche
con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un
termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva
difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla
prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari
al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto
applicabili.".
Art. 37 - Inosservanza dei provvedimenti del
Garante
Nell’articolo 37, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, le parole: "o dell’articolo 29, commi 4 e 5," sono sostituite
dalle seguenti: "
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il
provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31,
comma 1, lettera l), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 37-bis (Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al
Garante)
1.
Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in
atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 38 - Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente
legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39 - Sanzioni amministrative
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire
i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32,
comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire da lire cinquemilioni a lire
trentamilioni.
2. La
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. La somma può essere aumentata sino al triplo quando
essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore. La violazione della disposizione di cui all’articolo 23, comma
2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad
irrogare le sanzioni di cui al presente
capo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi,
nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al
fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per
l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40 - Comunicazioni al Garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità
giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge
23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41 - Disposizioni transitorie
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli
articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il
consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o
il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione
delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati
previste dalla presente legge. Le
disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno
2003.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del
1. gennaio 1998 le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono
effettuate da 1. gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui
all'art. 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24,
nonché per quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1.
aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15,
comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale
termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22,
comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e
all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni
di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge,
fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del
Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui
all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima
autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28,
comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni
possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di
autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della
presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10,
comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.
Art. 42 - Modifiche a disposizioni vigenti
1. L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121, è
sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti.
2.
I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere
utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura
penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica
al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni
adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione
al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale
del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente: "1. È istituita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata
Autorità ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente: "1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998.".
4. Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30
settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei
dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.".
Art. 43 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma
dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981,
n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce
all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in
attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in
materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato.
Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o
limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati
ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1ø
aprile 1981, n. 121.
CAPO X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44 - Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a
decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni,
l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire
3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli
stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non
riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della
presente legge si applicano a decorrere dal 1. gennaio 1998. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n.
388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati
effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a) e alla nomina del Garante.