DECRETO LEGISLATIVO
22 MAGGIO 1999, N. 185
"Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio
1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. D e f i n i z i o n i
1. Ai fini
del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il
contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un
consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a
distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega
esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla
conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica
che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non
riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o
giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività
professionale;
d) tecnica di comunicazione a
distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del
fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto
tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal
presente decreto e' riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di
comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui
attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o
più tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Il
presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari,
un elenco indicativo dei quali e' riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori
automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle
telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla
vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della
locazione;
e) conclusi in occasione di una
vendita all'asta.
Art. 3. Informazioni per il consumatore
1. In tempo
utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il
consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso
di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del
bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio,
comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e)modalità del pagamento, della
consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di
esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso
o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione
o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica
di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla
tariffa di base;
i) durata della validità
dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in
caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad
esecuzione continuata o periodica.
2. Le
informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni
mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando
in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni
commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso
di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo commerciale
della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio
della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso
di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le
informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in
lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la
conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4. Conferma scritta delle informazioni
1. Il
consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le
informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della
esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono
comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni
e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5,
inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede
del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di
assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal
contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui
esecuzione e' effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza,
qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati
dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il
consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore
cui poter presentare reclami.
Art. 5. Esercizio del diritto di recesso
1. Il
consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza
alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci
giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi
di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati
soddisfatti, qualora ciò' avvenga dopo la conclusione del contratto purché non
oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli
obblighi di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto
purché' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di
cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e' di tre
mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto.
3. Salvo
diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di
recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo
del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni previsto dal
comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il
cui prezzo e' legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il
fornitore non e' in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati
su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono
essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti
audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali,
periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e
lotterie.
4. Il
diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una
comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può
essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e
facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e' tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi
designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine
per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni
lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di
recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del
bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore conformemente alle
disposizioni del presente articolo, il fornitore e' tenuto al rimborso delle
somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel
minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il
fornitore é venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a
distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e
il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza
alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al
fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal
terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al
momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna
penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6. Esecuzione del contratto
1. Salvo
diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore
ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore,
dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio
richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il
consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al
rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della
fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento
della conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una
fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti
o superiori.
Art. 7. Esclusioni
1. Gli
articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di
generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo
corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al
suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di
servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo
libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna
a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo
prestabilito.
Art. 8. Pagamento mediante carta
1. Il
consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra
le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al
prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria
carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di
emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le
somme riaccreditate al consumatore.
Art. 9. Fornitura non richiesta
1. E' vietata
la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa
ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso
di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa
consenso.
Art. 10. Limiti all'impiego di talune
tecniche di comunicazione a distanza
1.
L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di
sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax,
richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma
1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate
dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11. Irrinunciabilità dei diritti
1. I
diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono
irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del
presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute
le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.
Art. 12. Sanzioni
1. Fatta
salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il
fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del
presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 5 o
non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali
e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24
novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio
o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della
provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale.
Art. 13. Azioni collettive
1. In relazione
alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei
consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio
1998, n. 281.
Art. 14. Foro competente
1. Per le
controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto legislativo
la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o
di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 15. Disposizioni transitorie e finali
1. Il
contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto
legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata
dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita
previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e
dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si
applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel
presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1999.
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
LETTA, Ministro per le politiche
comunitarie
BERSANI, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
DINI, Ministro degli affari esteri
DILIBERTO, Ministro di grazia e
giustizia
AMATO, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 97/7/CE è pubblicata in G.U.C.E.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)».
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca:
«Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori
dei locali commerciali».
La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri».
Note
all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio»:
«Art. 12 (Carte di credito, di pagamento e documenti che
abilitano al prelievo di denaro contante).
1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per
altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di
pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di
denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a
lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per
sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi
altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o
all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o
acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque
falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi».
Nota
all'art. 12:
Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale»:
«Art. 13 (Atti di accertamento).
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni
di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose
e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in
circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo
posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento
di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati
nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti
gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora,
previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni
stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura
penale.
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle
leggi vigenti».
«Art. 17 (Obbligo del rapporto).
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che
ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova
delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono
demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la
materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni
previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n.
1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni
amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale
competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato,
rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata
commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13
deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei
singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi
precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità
relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed
alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale
alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione
delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».
Note
all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 3 delle legge 30 luglio
1998, n. 281 recante: «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»:
«Art. 3 (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni
dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 5 sono
legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al
giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori
e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi
delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del
provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al
giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma
dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La
procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal
rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
è depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel
quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo
dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato
costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che
siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano
richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo
degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si
svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura
civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla
connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al
presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni».
Note
all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 85/577/CEE in
materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali»:
«Art. 9 (Altre forme speciali di vendita). –
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche
ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi,
negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al
pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate
ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti conclusi
mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1, l'informazione sul diritto di cui
all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del
servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze
poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative
evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta
effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita
all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le
offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì fornita per
iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale articolo, non oltre il
momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio
della comunicazione, indicato nel precedente art. 6, decorre dalla data di
ricevimento della merce».
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: «Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59»:
«Art.
18 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione).
1.
La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale
l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività
può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica
richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza
spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1, deve essere dichiarata la sussistenza
del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite
televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda,
che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal
presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la
trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione
sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle
imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito
il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o
di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in
possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le
disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia
di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».
«Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori).
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di
acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione
al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede
legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di
cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio
dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica
sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli
effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in
possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle
persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti
richiesti dall'art. 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e
aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia
dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa
stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile
durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di
operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante
sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche
per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal
presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione
dell'art. 18, comma 7».